Divisione - divisione ereditaria - domanda - oggetto - godimento separato di parte dei beni - Diritti del coerede per le migliorie apportate al bene comune - Oggetto - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento.
Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5135 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_0714, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_1150, Cod_Civ_art_1277