Collazione ed imputazione - resa dei conti - collazione d'immobili - imputazione - Valore venale del bene all'atto della divisione - Irrilevanza - Valore venale del bene all'atto dell'apertura della successione - Computo - Necessità.
I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv. 671485-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0747