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Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)

Collazione ed imputazione - resa dei conti - Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell’eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario asse ereditario e della quota di riserva - Computo della donazione ricevuta da persona non rientrante tra i soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14211 del 22/05/2024 (Rv. 671506-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0750, Cod_Civ_art_0751, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0564