divisione ereditaria - operazioni divisionali - retratto successorio - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 12/02/2013
divisione - Trasferimento della quota ereditaria - Azione di riscatto - Prescrizione decennale - "Dies a quo" - Decorrenza. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 12/02/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 12/02/2013
Il retratto successorio di cui all'art. 732 cod. civ. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria.
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 3465 del 12/02/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Ma.... Ma..a conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il sig. Ma.. Valentino, assumendo di essere coerede, unitamente ai germani Ida, Vincenzo, Angela e Franca oltre che al padre Leonardo, della madre Fe... Carmela; - che detta eredità consisteva in un fabbricato per civile abitazione sito in Castrovillari e che, nel corso di un giudizio intentato nei suoi confronti dal Ma.. (quale procuratore dei suoi fratelli e del padre), era venuta a conoscenza dell'esistenza della scrittura privata del 7 novembre 1980, con la quale i germani avevano alienato la loro quota al Ma.. per il prezzo di L. 28.000.000; - che essa attrice intendeva far valere il proprio diritto di prelazione sulle quote ereditarie nei confronti del Ma.. per l'importo di L. 14.000.000; - che, a tal fine, ella aveva già instaurato, con atto di citazione del dicembre 1995, altro giudizio nei confronti del medesimo convenuto dinanzi al Tribunale di Castrovillari, il quale si era concluso con sentenza del luglio 1998, dichiarativa dell'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Pretore di Castrovillari; - che ella intendeva riproporre l'azione formulando la domanda precedentemente avanzata. Si costituiva in giudizio il convenuto Ma.. Valentino, il quale si riportava alle precedenti difese, deducendo l'infondatezza della domanda e, in ogni caso, l'erroneità della somma offerta. Acquisiti i documenti prodotti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio definito con la sentenza di incompetenza, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 591 del 10 luglio 2001, respingeva la domanda della Ma...., sul presupposto che si fosse prescritto il diritto della stessa al riscatto delle quote ereditarie da lei vantato, in virtù della circostanza che la stessa non aveva fornito la prova del tempestivo esercizio del diritto entro il decennio dalla scoperta dell'intervenuta vendita dei diritti ereditari.
Interposto appello da parte della medesima Ma.... e nella costituzione dell'appellato Ma.. Valentino, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 560 del 2006 (depositata il 6 ottobre 2006), accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava che l'appellante aveva diritto a subentrare nell'acquisto da Ma.... Leonardo, Ma.... Angela, Ma.... Ida, Ma.... Vincenzo e Ma.... Franca dei diritti loro spettanti sull'eredità di Fe... Carmela, di cui alla denunzia di successione del 5 maggio 1980, ceduti al Ma.. Valentino con scrittura privata del 7 novembre 1980, per l'importo ivi indicato pari a L. 28.000.000; dichiarava, altresì, che la Ma.... Ma..a era tenuta a corrispondere al Ma.. Valentino il prezzo di acquisto versato da questi ai predetti germani Ma...., pari ad Euro 14.60,79, oltre interessi legali dalla data della domanda introduttiva del giudizio di primo grado;
condannava l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado. A sostegno dell'adottata decisione la Corte territoriale rilevava che il termine prescrizionale per l'esercizio del diritto di riscatto relativo a beni caduti in comunione ereditaria sarebbe dovuto decorrere, nella specie, dal momento in cui la scrittura privata relativa al trasferimento della quota dei beni ereditari aveva assunto data certa nei confronti dei terzi e che, in difetto di autenticazione della sottoscrizione, il Ma.. avrebbe dovuto provare che la scrittura dedotta in giudizio aveva assunto data certa in epoca anteriore al decennio decorrente dalla data di proposizione della domanda giudiziale (coincidente con il 4 dicembre 1995), onere che l'appellato non aveva assolto. In conseguenza dell'insussistenza dei presupposti per ritenere prescritto il diritto esercitato dalla Ma...., la domanda proposta dalla stessa in primo grado era da accogliere, con l'accollo in capo alla stessa dell'obbligo di corrispondere l'importo corrispondente al prezzo risultante dalla stessa scrittura privata, oltre interessi dalla domanda. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado (notificata il 23 novembre 2006) ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Ma.. Valentino, riferito a due motivi, avverso il quale si è costituita in questa fase con controricorso (contenente ricorso incidentale, riferito ad un unico motivo) la Ma.... Ma..a, in sostituzione della quale, deceduta nelle more, si sono costituite, con autonomo atto del 19 giugno 2012 ed il conferimento di nuova rituale procura alle liti, le eredi legittime Sc... Sandra Liliana e Sc... Silvana Monica. Il difensore di queste ultime ha anche depositato meMo..a illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei due ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 732, 2704 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5).
Con riferimento alla prospettata violazione di legge risulta formulato il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. "ratione temporis" applicabile nella fattispecie, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata il 6 ottobre 2006): "dica la Corte se, in tema di eccezione di prescrizione estintiva, sia onere della parte che l'abbia proposta, fornire, anche, la relativa controeccezione, dando prova dell'intervenuta interruzione e/o sospensione della prescrizione e se, in tema di una scrittura priva di data certa, valga, ai fini della certezza della conoscenza da parte del terzo, la prova di carattere confessori fornita negli scritti difensivi del proprio difensore".
Quanto al vizio di motivazione la difesa del Ma.. ha contestato la congruità del percorso logico seguito dalla Corte territoriale nella parte in cui era stato ritenuto che la lettera inviata alla Ma...., datata 22 ottobre 1983, non forniva alcun elemento di certezza, atteso che nella stessa si poneva riferimento equivoco all'avvenuta vendita per procura risultando evidente la mancata conoscenza e l'omessa specificazione, da parte della scrivente, degli elementi essenziali dell'intervenuta vendita, con la conseguenza che, in assenza di prova di fatti da cui desumere, quanto meno fino al 1987, l'esistenza della scrittura privata e la certezza della data nei confronti dei terzi (il cui onere si era ritenuto che gravasse sullo stesso Ma..), si sarebbe dovuto considerare che la scrittura avesse acquistato data certa all'epoca della produzione nel giudizio di divisione e che da tale data dovesse decorrere il termine per l'esercizio dell'azione o, al più, dal momento in cui la Ma.... aveva allegato di averne ricevuto copia dalla sorella dopo il viaggio in Argentina, avvenuto nel 1994. Il ricorrente, a fronte di tale passaggio argomentativo risultante dalla sentenza impugnata, ne ha dedotto l'illogicità e la contraddittorietà (in tal senso adempiendo all'onere della illustrazione della sintesi del vizio motivazionale ai sensi del richiamato art. 366 bis c.p.c.) alla luce delle seguenti considerazioni: - la presunta conoscenza della scrittura privata alla data del 18 maggio 1987 si fondava su documenti indirizzati e ricevuti dalla Ma.... sin dal 1983; - nessun onere probatorio poteva gravare sullo stesso Ma.., avendo egli eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della Ma.... per inutile decorso del termine decennale, dal giorno in cui la stessa avrebbe potuto, giuridicamente e materialmente, far valere il proprio diritto (ovvero dall'anno 1983) e la data di notificazione dell'atto introduttivo risaliva al 4 febbraio 1995. Pertanto, secondo la prospettazione della difesa del Ma.., sarebbe spettato alla Ma.... dimostrare, in modo chiaro e inequivoco, l'intervenuta interruzione o sospensione della prescrizione, al fine di paralizzare, con la riferita controeccezione, quella avversaria, non essendo, peraltro, possibile attribuire effetti ostativi all'operatività della prescrizione, alla mera produzione di documenti idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione. 2.1. Il motivo, così come complessivamente proposto, ancorché ammissibile in relazione all'osservanza del requisito prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., è, tuttavia, infondato e deve, perciò, essere rigettato.
Occorre, innanzitutto, rilevare (come, correttamente, ritenuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata) che, considerata la finalità della disciplina di cui all'art. 732 c.c., di favorire il mantenimento della comunione ereditaria, la disposizione relativa alla facoltà di agire per il retratto in mancanza della prescritta notificazione ai coeredi della proposta di alienazione ad un estraneo pone la permanenza della comunione come presupposto per l'esercizio del diritto di riscatto, ma non sottrae alla prescrizione, che è istituto di carattere generale, tale diritto, il quale, pertanto, si estingue con il decorso di dieci anni dal momento in cui poteva essere fatto valere (e cioè da quello della conclusione del contratto di trasferimento della quota all'estraneo) ancorché permanga lo stato di comunione (cfr. Cass. n. 1761 del 1979; Cass. n. 4695 del 1986 e Cass. n. 519 del 1988). Sulla scorta di tale presupposto la Corte territoriale ha esattamente evidenziato che, nell'ipotesi di avvenuto trasferimento della quota dei beni ereditari con scrittura privata non avente data certa, deve considerarsi che il termine iniziale della decorrenza della prescrizione non può essere individuato nella data apposta in calce all'atto ne' può coincidere con la generica conoscenza della probabile avvenuta alienazione, allorquando risulti impossibile, in virtù della condotta delle parti contraenti, individuare l'acquirente ed il contenuto effettivo dell'accordo (cfr, ad es., cass. n. 2472 del 1983). In presenza di tale situazione, il termine di prescrizione non può, dunque, che cominciare a decorrere, ai sensi dell'art. 2704 c.c., dal momento in cui la scrittura ha assunto data certa nei riguardi dei terzi e, perciò, anche di colui legittimato all'esercizio del diritto di prelazione. Orbene, applicando legittimamente i suddetti principi, la Corte catanzarese, con motivazione assolutamente adeguata e logica, ha escluso che la scrittura privata oggetto della lettera inviata alla Ma.... il 22 ottobre 1983 (richiamata nel motivo in esame) potesse essere opponibile a quest'ultima prima del 1987 e, comunque, in un momento antecedente al computo a ritroso del decennio rispetto a quello dell'esperimento dell'azione riguardante l'esercizio del diritto al riconoscimento del retratto successorio (introdotta con atto di citazione notificato il 4 dicembre 1995). In particolare, il giudice di appello, con argomentazioni congrue fondate su inequivoci accertamenti di fatto, ha rilevato che con la predetta lettera del 1983 (comunicata alla Ma....) il Ma.. aveva posto riferimento ad una mera "vendita della procura per ventisei milioni", senza che, però, dalla stessa fossero emersi gli elementi essenziali dell'intervenuta alienazione. Ed, inoltre, la Corte calabra ha idoneamente aggiunto che l'esistenza della scrittura in questione non si sarebbe potuta desumere nemmeno dalla circostanza che, all'udienza del 18 maggio 1987 (riferita alla causa di divisione dell'eredità materna tra i germani Ma...., come instaurata nel 1981 dal Ma.. Valentino, quale procuratore di Ma.... Leonardo, Angela, Ida, Vincenzo e Franca), la Ma.... Ma..a, nel dichiarare l'intenzione di esercitare l'azione di riscatto, aveva invitato il Ma.. a comparire in udienza per riferire sulle circostanze relative all'assunta intervenuta alienazione della quota del cespite immobiliare caduto in successione. Infatti, il predetto invito era stato rivolto al Ma.. non in proprio ma quale procuratore speciale degli altri eredi, senza che fosse stato operato in giudizio dalla Ma.... Ma..a un riferimento alla scrittura in questione, così come era da ritenersi incontroverso che, fino a quella data, il Ma.. non aveva fornito alcun riscontro idoneo in ordine all'esistenza dell'atto di compravendita, nemmeno a seguito della sollecitazione formulata dalla medesima Ma.... Ma..a. Ora, alla luce della logica e congrua ricostruzione dei fatti nel senso appena illustrato, l'odierno ricorrente, con il motivo in esame, ha dimostrato di non aver colto l'effettiva "ratio decidendi" sulla quale è stata fondata la sentenza impugnata, poiché - con la proposta doglianza - egli ha inteso sostenere che sarebbe stato onere della Ma.... provare l'interruzione o la sospensione della prescrizione, mentre la Corte territoriale ha, conferentemente, incentrato la sua pronunzia sulle decisive circostanze della datazione della scrittura indicata dal Ma.. e sulla sua opponibilità o meno alla Ma.... Ma..a oltre che sulla necessaria individuazione della decorrenza del termine di prescrizione decennale per l'esercizio del retratto successorio.
E su tali aspetti la stessa Corte di merito di secondo grado ha esattamente rilevato che l'onere probatorio relativo al fatto che la scrittura privata di cessione della quota ereditaria avesse assunto data certa in epoca anteriore al decennio rispetto al momento della proposizione della domanda giudiziale (risalente al 4 dicembre 1995) gravava sullo stesso Ma.. Ed invero, diversamente dalla prospettazione del ricorrente principale, tali aspetti riguardavano propriamente il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione formulata dallo stesso Ma.., per cui, non avendo quest'ultimo assolto idoneamente il suddetto incombente probatorio, la Corte catanzerese ha ritenuto, conseguentemente, che la domanda della Ma.... Ma..a relativa all'esercizio del retratto successorio fosse, nella sussistenza di tutti gli altri presupposti, fondata. In altri termini, chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del "dies a quo" relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale, senza che, perciò, tale aspetto riguardi la sospensione e l'interruzione della prescrizione stessa, alla quale ha impropriamente fatto riferimento il Ma.. in questa sede (cfr. Cass. n. 11843 del 2007 e Cass. n. 16326 del 2009, secondo la quale, in generale, "l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini"). Pertanto, la Corte di appello di Catanzaro, alla stregua di un ragionamento logico basato su elementi di fatto adeguatamente accertati e fondato su principi giuridici esattamente applicati, ha, per l'effetto, accolto correttamente il gravame proposto dalla Ma.... Ma..a sul presupposto che la controversa scrittura privata avesse acquisito data certa all'epoca della produzione nel giudizio di divisione e che, da questa data, dovesse decorrere il termine per l'esercizio dell'azione di riscatto o, al più, dal momento in cui la predetta Ma.... aveva allegato di averne ricevuto copia dalla sorella dopo il viaggio in Argentina, avvenuto nel 1994; in ogni caso, avuto riguardo a questi momenti, era rimasto accertato che, rispetto al momento di introduzione dell'azione di retratto successorio, il termine decennale di prescrizione non era ancora maturato.
3. Con il secondo motivo il Ma.. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 734 c.c. e art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), nonché l'omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5).
Ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. risulta prospettato il seguente quesito di diritto: dica la Corte se, in tema di divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c., in relazione all'intero patrimonio esistente al momento della sua morte, operi o meno la presunzione di comunione.
3.1. Questo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto la doglianza attiene ad una questione del tutto nuova ed implica l'accertamento di fatto, non compiuto nelle sedi merito, in ordine all'inesistenza o meno della comunione ereditaria. In ogni caso, il motivo (ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.) non è supportato da un idoneo quesito di diritto, siccome del tutto generico, con riferimento alla supposta violazione di legge ed, inoltre, non risulta corredato, quanto al prospettato vizio motivazionale, da una conferente e chiara indicazione del fatto controverso (avuto riguardo all'omessa e contraddittoria motivazione) e da un'autonoma ed univoca esposizione della sintesi delle ragioni per quali la dedotta insufficienza della motivazione sarebbe inidonea a giustificare la decisione adottata.
Al riguardo si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione; nel primo caso ciascuna censura deve, all'esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall'art. 384 cod. proc. civ., all'enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (sintesi che, nel caso di specie, è stata omessa). Del resto, si è anche chiarito (cfr., da ultimo, Cass. 24255 del 2011) che è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del predetto quesito di fatto o dall'apposita sintesi del vizio motivazionale, quale sia il supposto errore logico commesso dal giudice di merito.
4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la Ma.... ha censurato la sentenza impugnata per l'assunta violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e per vizio di motivazione, avuto riguardo all'illegittima liquidazione delle spese riferite ad entrambi i gradi di giudizio.
4.1. Anche questo motivo, attinente al ricorso incidentale, va ritenuto inammissibile per le stesse ragioni esplicate con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, poiché la doglianza non risulta integrata dall'apposita esposizione del necessario quesito di diritto imposto dall'art. 366 bis c.p.c. in ordine alla supposta violazione di legge ne', in modo autonomo e specifico, dalla conferente sintesi del vizio motivazionale dedotto in relazione alla prospettata insufficienza del percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale e, in ogni, caso dalla chiara indicazione del fatto controverso per l'assunta carenza di motivazione giustificativa con riguardo alla liquidazione delle spese giudiziali riferite ad entrambi i gradi di merito. 4. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso principale deve essere respinto mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. In considerazione della soccombenza assolutamemente prevalente del ricorrente principale, correlata al principio di causalità, lo stesso il Ma.. deve essere condannato al pagamento, in favore delle due costituite eredi (in via fra loro solidale) di Ma.... Ma..a, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore delle eredi costituite di Ma.... Ma..a, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 2 civile, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013
Cod. Civ. art. 732
Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2935
Cod. Civ. art. 2946