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Donazione rimuneratoria e liberalità d'uso in occasione di servizi resi – Cass. n. 4148/2021

Donazione - atti di liberalità' - liberalità' d'uso - in genere - Donazione rimuneratoria e liberalità d'uso in occasione di servizi resi - Differenze - Liberalità diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute - Disciplina applicabile - Criterio della prevalenza.

 

La donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione; al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41480 del 24/12/2021 (Rv. 663490 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0770

 

Corte

Cassazione

41480

2021