Donazione di somma di danaro di non modico valore – Cass. n. 5488
Donazione - forma - cose mobili - modico valore (donazione manuale) - Donazione di non modico valore - Forma - Atto pubblico - Necessità - Mandato a donare - Conferimento del potere di rappresentanza - Assenza della forma dell'atto pubblico - Nullità - Donazione di somma di denaro conclusa dal mandatario del donante - Assenza della forma dell'atto pubblico - Nullità - Conseguenze - Obbligo di restituzione in favore del donante.
In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5488 del 18/02/2022 (Rv. 664026 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0783, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1704, Cod_Civ_art_1392, Cod_Civ_art_1418