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Edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione dell'alloggio - alienazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19793 del 04/10/2016

Inalienabilità di immobili di edilizia agevolata - Natura temporanea e relativa del vincolo - Conseguenze - Usucapibilità della proprietà da parte di soggetto terzo - Possibilità.

 

Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - in genere - In genere.

Il vincolo di inalienabilità degli alloggi di edilizia agevolata previsto dal r.d. n. 1168 del 1938 ha natura temporanea e relativa, condizionata all'esistenza di autorizzazione, sicché non si traduce in un'incommerciabilità dell'immobile, né impedisce che il terzo possa divenire possessore del bene e, quindi, di usucapirlo, non trovando applicazione l'art. 1145 c.c. che si riferisce ai soli beni inalienabili in assoluto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19793 del 04/10/2016