Edilizia popolare ed economica - assegnazione - in genere - Sez. 3 - , Sentenza n. 24177 del 29/11/2016
Legge regionale della Liguria n. 10 del 2004 - Art. 12 comma 3 - Questione di legittimità costituzionale - Violazione degli artt. 2, 3, 29 e 47 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di edilizia residenziale pubblica, e’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della l.r. della Liguria n. 10 del 2004 - nella parte in cui prevede che, anche in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell’assegnatario, alla morte di questi, acquisiscano il diritto al subentro i soli familiari conviventi al momento dell’assegnazione dell’alloggio – sia con riguardo agli artt. 3 e 29 Cost., attesa la diversità di situazione tra i familiari che hanno abitato nell’immobile sin dal momento dell’assegnazione e quelli che, residenti altrove, abbiano beneficiato dell’autorizzazione comunale all’ampliamento, sia rispetto agli artt. 2 e 47 Cost., in quanto le norme che disciplinano le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono volte a garantire il godimento del diritto fondamentale all’abitazione secondo criteri che graduano le esigenze dei vari soggetti tenendo conto dell’urgenza del bisogno abitativo degli stessi.
Sez. 3 - , Sentenza n. 24177 del 29/11/2016