Assegnazione di alloggio ex art. 11, co. 1, n. 6), l.r. Veneto n. 14 del 1997 – Pagamento del canone – Disciplina applicabile – Art. 1591 c.c.
L’assegnatario provvisorio di un immobile di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 11, comma 1, n. 6, della l.r. Veneto n. 10 del 1996, come modificata dalla l.r. n. 14 del 1997, è tenuto al pagamento del canone secondo la norma generale dell’art. 1591 c.c. e non anche secondo la previsione dell’art. 18, comma 1, lett. c), della stessa legge regionale, correlata al diverso presupposto della decadenza del beneficiario da un’assegnazione definitiva dell’alloggio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 6493 del 14/03/2017