Edilizia popolare ed economica - assegnazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16466 del 04/07/2017
Decreto di condanna al rilascio dell’immobile ex art. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 - Presupposto - Difetto del “titolo di assegnazione” - Fattispecie.
In materia di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica, il decreto di rilascio dell’alloggio occupato senza titolo, di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 1035 del 1972, presuppone il difetto del “titolo di assegnazione”, dal quale soltanto dipende la qualificazione come legittima od abusiva dell’occupazione dell’immobile, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento di assegnazione, - in quanto mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o divenuto inefficace per decadenza dallo stesso - l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come “abusiva”, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione, atteso che, ove quest’ultimo venga meno, la normativa vigente prevede la risoluzione di diritto del contratto di locazione sottostante, secondo il principio “simul stabunt, simul cadent”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertata la legittimità del provvedimento di decadenza per sopravvenuta carenza del requisito legale concernente il valore dei beni patrimoniali, di cui all’art. 14 del regolamento reg. Lazio n. 2 del 2000, aveva ritenuto automaticamente risolto il contratto sottostante e, quindi, legittimo il ricorso dell’ente al procedimento di rilascio).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16466 del 04/07/2017