Edilizia popolare ed economica - in genere - I.S.E.S. - Soppressione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7655 del 18/08/1997
Successione degli I.A.C.P. - Effetto automatico della soppressione - Esclusione - Procedimento di liquidazione - Necessità - Conseguenza in ordine a domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione di suolo privato.
La successione degli Istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti all'I.S.E.S. (Istituto Sviluppo Edilizia Sociale), non si è attuata per effetto automatico della soppressione del predetto ente attuata dal d.P.R. n. 1036 del 1972, ma si è realizzata, in conformità alle previsioni della legge n. 9 del 1974, in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il Ministero dei Lavori Pubblici e, poi, presso il Ministero del Tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti. Pertanto, al fine di accertare la soggettività passiva di un'obbligazione risarcitoria per illegittima occupazione di suoli privati, va verificato in concreto l'avvenuto trasferimento del bene dall'I.S.E.S. all'I.A.C.P., senza che i documenti, da cui risulti tale trasferimento, possano essere esibiti per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7655 del 18/08/1997