Patrimonio indisponibile - Sottrazione alla destinazione pubblica di abitazione per non abbienti - Nei modi stabiliti dalla legge - Necessità - Conseguenze - Usucapione di diritti reali sui singoli appartamenti - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, cod. civ., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12608 del 28/08/2002