Edilizia popolare ed economica - aree in concessione - proprietà superficiaria – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6856 del 06/05/2003
Concessione del diritto di superficie per la costruzione di alloggi economici e popolari - Delibera del Comune e convenzione - Natura - Concessione amministrativa - Conseguenze - Controversie, anche di natura risarcitoria, attinenti a detta convenzione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie in tema di lodo arbitrale.
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Concessione del diritto di superficie per la costruzione di alloggi economici e popolari - Delibera del Comune e convenzione - Natura - Concessione amministrativa - Conseguenze - Controversie, anche di natura risarcitoria, attinenti a detta convenzione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie in tema di lodo arbitrale.
Nell'assetto del riparto di giurisdizione antecedente al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ed alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la deliberazione del Comune di concedere su aree costituenti il proprio patrimonio un diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e la relativa convenzione attuativa, stipulata ai sensi dell'art 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, compongono entrambe la fattispecie complessa della concessione amministrativa ed istituiscono fra concedente e concessionario un rapporto che è unitario, con la conseguenza che le eventuali pretese, anche risarcitorie, attinenti alla detta convenzione sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato la nullità della clausola compromissoria sulla base della quale era stata affidata alla cognizione arbitrale la controversia risarcitoria nella materia "de qua", con conseguente nullità del lodo arbitrale, ed ha anche rilevato la ininfluenza della rimozione, operata dall'art. 6 della citata legge n. 205 del 2000, del divieto di conferibilità ad arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, stante il carattere innovativo e, quindi, la irretroattività della legge medesima).
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6856 del 06/05/2003