Edilizia popolare ed economica - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19281 del 19/07/2018 - 2
Dismissione di immobili pubblici - Provvedimento di riclassificazione successivo all’esercizio dell’opzione – Conferma a seguito di sentenza del G.A. passata in giudicato - Irrilevanza ai fini del prezzo di vendita - Condizioni.
In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore accetta l'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualifica dell'immobile (nella specie, riclassificato come "di pregio"), quand'anche confermata, con sentenza passata in cosa giudicata, a seguito di impugnativa innanzi al G.A., non essendo il provvedimento di riclassificazione, in assenza di una riserva di modificabilità del prezzo contenuta nell'offerta di vendita, in grado di scalfire il vincolo contrattuale perfezionatosi anteriormente alla sua adozione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19281 del 19/07/2018