Rientro del familiare originariamente incluso nel nucleo familiare
Edilizia popolare ed economica - assegnazione - in genere - regione Piemonte – legge regionale n. 46 del 1995 - rientro del familiare originariamente incluso nel nucleo familiare e poi allontanatosi definitivamente – difetto di preventiva autorizzazione dell’ente gestore al rientro – conseguenze – diritto al subentro ex art. 15, comma 1, legge regionale cit. – esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24163 del 04/10/2018
>>> Il soggetto originariamente incluso nel nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che vi faccia rientro dopo essersi allontanato senza comprovate ragioni di carattere contingente, non ha diritto, nonostante il vincolo di parentela o affinità con l'assegnatario, al subentro ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale Piemonte n. 46 del 1995, ove l'ente gestore non abbia autorizzato l'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario ai sensi dell'art. 32, comma 6, legge reg. cit., previa concessione al nuovo componente dell'ospitalità temporanea nell'alloggio ai sensi dell'art. 32, comma 6, legge reg. cit.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24163 del 04/10/2018