Rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito - Rilevanza della differenza tra cessione del diritto di superficie e cessione del diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento.
In tema di rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 351. n. 865 del 1971, ai fini della soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito, è da escludersi la rilevanza della differenza tra cessione del diritto di proprietà e cessione del diritto di superficie, dal momento che i corrispettivi delle concessioni di superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5850 del 05/03/2024 (Rv. 670489-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0952