elezioni - elettorato - passivo - in genere (ineleggibilità) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16898 del 25/07/2006
Regioni - Ineleggibilità a consigliere regionale - Mancata disciplina con legge della Regione (ai sensi dell'art. 122 Cost.) - Amministratore di società interamente partecipata dalla Regione - Causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 n. 10), legge n. 154 del 1981 - Applicabilità - Candidato eletto nel listino del Presidente - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16898 del 25/07/2006
Qualora una Regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost. e dell'art. 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è applicabile, nei confronti dell'amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale non è esclusa dalla circostanza che il candidato venga eletto nella quota maggioritaria mediante inserimento nel cosiddetto listino del Presidente (art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16898 del 25/07/2006