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Rinnovo degli organi di un ordine professionale – Cass. n. 29993/2020

Elezioni - operazioni elettorali - Rinnovo degli organi di un ordine professionale - Seggio elettorale - Scrutatore - Obblighi previsti dall'art. 6 bis della l. 241 del 1990 - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di operazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, allo scrutatore che compone il seggio elettorale non si applica il disposto dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, che pone l'obbligo di astensione e di segnalazione di ogni caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, sia perché nulla dispone la legge a riguardo sia perché lo stesso svolge una funzione obbligatoria che non presenta alcun profilo di discrezionalità in ordine all'attività che è tenuto a compiere ed agli adempimenti conseguenti per cui si deve attenere a criteri normativamente preordinati (Nell'affermare il principio, la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi nel procedimento elettorale e nell'elezione degli organi di un ordine professionale dei medici, ove uno degli scrutatori, figlio di un candidato poi eletto, non aveva reso noto tale legame di parentela e non si era astenuto).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29993 del 31/12/2020

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