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Incompatibilità alla carica di consigliere comunale – Cass. n. 28329/2020

Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilita') - incompatibilita' - Elettorato passivo - Incompatibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 63, c. 1, n. 6 T.U.E.L. - Rapporti di debito con l'ente locale - Azione di regresso per il recupero della quota di debito risarcitorio - Passaggio in cosa giudicata della sentenza che accerta il debito solidale - Necessità - Esclusione - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 63 c. 1 n. 5 T.U.E.L..

Rientra tra i casi di ineleggibilità previsti dall'art. 63, c. 1, n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000 l'ipotesi dell'amministratore locale che, condannato in sede penale ad una provvisionale esecutiva, in solido con l'ente di appartenenza quale responsabile civile verso terzi danneggiati, non provveda al pagamento intimatogli in sede civile dall'amministrazione - che agisca nei suoi confronti in via di regresso dopo avere pagato l'intero al danneggiato -, senza che sia necessario il passaggio in giudicato della pronuncia sul debito risarcitorio, a differenza di quanto previsto dall'art. 63, c. 1, n. 5 del medesimo decreto legislativo, che riguarda il diverso caso in cui l'amministrazione vanti un credito nei confronti del suo amministratore per profili di responsabilità derivanti dall'esercizio della funzione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28329 del 11/12/2020

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2020