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Equiparazione alla sentenza penale di condanna – Cass. n. 10224/2022

Elezioni - elettorato - - passivo (ineleggibilità) - in genere - Decadenza dalla carica elettiva regionale - Art. 8, comma 6, d. lgs. n. 235 del 2012 - Sentenza di patteggiamento - Equiparazione alla sentenza penale di condanna - Fondamento.

 

In tema di elettorato passivo, i "requisiti negativi" ostativi al mantenimento della carica di consigliere regionale, idonei a determinare "ipso iure" la decadenza ai sensi dell'art. 8, comma 6, d.lgs. n. 235 del 2012 per difetto della "non indegnità morale" del soggetto, desunto da condanne irrevocabili per determinati reati, sono i medesimi che determinano l'incandidabilità di cui all'art. 7 d.lgs. cit., in base a un'interpretazione letterale, sistematica e finalistica della relativa disciplina, e, pertanto, alla sentenza penale di condanna è equiparata quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., come previsto dall'art. 15 dello stesso d.lgs.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10224 del 30/03/2022 (Rv. 664542 - 01)

 

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Cassazione

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