Condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio – Cass. n. 24566/2022
Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilità') - in genere - Dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, c. 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio - Violazione di obblighi propri dell'organo di cui l'amministratore è titolare o componente - Necessità - Esclusione - Contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di elezioni amministrative, incorre nella sanzione di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, il singolo amministratore che, pur non essendo direttamente responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'ente, indipendentemente dalle attribuzioni dell'organo di cui faceva parte, abbia comunque concorso a determinare quell'effetto, fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione della non candidabilità nei confronti di un consigliere comunale, altresì socio di minoranza di una società titolare di una concessione di cui era stata omessa l'acquisizione dell'informativa antimafia, il quale aveva omesso di attivare al riguardo i poteri di autocontrollo del Comune, risultando irrilevante che si trattasse di materia non rientrante tra le competenze del consiglio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24566 del 09/08/2022 (Rv. 665627 - 01)