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Elezioni Forensi - Candidati - Avvocati componenti di Commissioni e sottocommissioni di esame
per l'abilitazione - Ineleggiblità Avvocato - Elezioni Forensi - Candidati - Avvocati componenti di Commissioni e sottocommissioni di esame per l'abilitazione - Ineleggiblità - Art. 22, co. 6 del R.d.L. n. 1578/1933 s.m.i. - Interpretazione - Illegittimità della proclamazione dell'eletto non eleggibile - Surrogazione - Esclusione - Nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere - Deve ritenersi ineleggibile alla carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine, con conseguente illegittimità della sua proclamazione quale eletto, l'avvocato che sia stato nominato componente supplente della sottocommissione d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati in violazione di quanto previsto dall'art. 22, co. 6, del R.D.L. N. 1578/1933 nel testo sostituito dall'art. 1-bis del D.L. n. 112/03 conv. Dalla l. n. 180/03. (Nella specie, l'interessata era stata nominata componente supplente della XVI sottocommissione d'esame indetto con D.M. 26.6.2006 e proclamata eletta quale consigliere il 13.2.2010, essendo l'ultima seduta della sottocommissione stata celebrata il 17.9.2008). Al posto dell'avvocato proclamato eletto quale Consigliere e la cui elezione debba tuttavia dichiararsi illegittima, la nomina di un nuovo consigliere non può avvenire mediante surrogazione, ma deve costituire l'esito di una nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del nuovo consigliere. (Accoglie parzialmente il reclamo avverso candidatura e proclamazione a Consigliere, C.d.O. di Tivoli 2010-2011). Consiglio Nazionale Forense, Decisone del 26-11-2011, n. 176
Avvocati componenti di Commissioni e sottocommissioni di esame per l'abilitazione - Ineleggiblità
Avvocato - Elezioni Forensi - Candidati - Avvocati componenti di Commissioni e sottocommissioni di esame per l'abilitazione - Ineleggiblità - Art. 22, co. 6 del R.d.L. n. 1578/1933 s.m.i. - Interpretazione - Illegittimità della proclamazione dell'eletto non eleggibile - Surrogazione - Esclusione - Nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del quindicesimo consigliere - Deve ritenersi ineleggibile alla carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine, con conseguente illegittimità della sua proclamazione quale eletto, l'avvocato che sia stato nominato componente supplente della sottocommissione d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati in violazione di quanto previsto dall'art. 22, co. 6, del R.D.L. n. 1578/1933 nel testo sostituito dall'art. 1-bis del D.L. n. 112/03 conv. dalla l. n. 180/03. (Nella specie, l'interessata era stata nominata componente supplente della XVI sottocommissione d'esame indetto con D.M. 26.6.2006 e proclamata eletta quale consigliere il 13.2.2010, essendo l'ultima seduta della sottocommissione stata celebrata il 17.9.2008). Al posto dell'avvocato proclamato eletto quale Consigliere e la cui elezione debba tuttavia dichiararsi illegittima, la nomina di un nuovo consigliere non può avvenire mediante surrogazione, ma deve costituire l'esito di una nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del nuovo consigliere. (Accoglie parzialmente il reclamo avverso candidatura e proclamazione a Consigliere, C.d.O. di Tivoli 2010-2011). Consiglio Nazionale Forense, Decisone del 26-11-2011, n. 176
Consiglio Nazionale Forense, Decisone del 26-11-2011, n. 176
FATTO
Con ricorso ex art. 6 d. lgs. Lgt. 23.11.1944 n. 382 gli Avv. C. G. e G. B. hanno proposto reclamo contro la candidatura e la proclamazione a consigliere dell’Ordine degli avvocati di Tivoli dell’avv. P. G. avvenuta il 13.2.2010 per essere quest’ultima stata nominata componente supplente della XVI sottocommissione d’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati indetto con DM 26.6.2006 e ciò in violazione di quanto disposto dall’art. 22, co. 6 del RDL 1578/1933 nel testo sostituito dall’art. 1 bis del D.L. 21.5.2003 n. 112 convertito nella legge 18.7.2003, n. 180; dalla certificazione al riguardo ottenuta dalla corte di appello di Roma risulterebbe che l’avv. G. partecipò alla revisione delle prove scritte ed agli orali, mentre l’ultima seduta della commissione sarebbe stata tenuta il 17.9.2008.
Concludono invocando la declaratoria di “(…) illegittimità della (…) proclamazione (…) con ogni conseguente statuizione successiva imposta dall’ordinamento
(proclamazione in sua vece del primo dei non eletti nella persona dell’avv. F. Q.;
ovvero elezioni suppletive per l’elezione di un ulteriore consigliere)”.
Con atto del 7.5.2010 si è costituita nel procedimento l‘avv. P. G. resistendo al ricorso;
ha proposto, in via preliminare, eccezione di illegittimità costituzionale della richiamata normativa assunta come ostativa alla sua proclamazione riproponendo al riguardo le motivazioni con le quali questo Consiglio nazionale ha sollevato, con ordinanza 20.3.2010, innanzi alla Corte costituzionale q.l.c. del cit. art. 22, co. 6.
La resistente ha dedotto, poi, ulteriori aspetti di incostituzionalità; in particolare ritiene che la norma in questione sia viziata da manifesta irragionevolezza e quindi contrasti con gli artt. 3 e 51, co. 1 cost. sotto il profilo che così come la funzione di esaminatore può far acquisire meriti, può determinare anche l’odium degli elettori “(…) specie ove si considerino le notorie bassissime percentuali di promossi agli esami”; soggiunge che, facendo l’esaminatore parte di un collegio, sarebbe anche difficile ipotizzare la capacità di influenzare il giudizio degli altri componenti. Irragionevolezza che appare
ancor più manifesta tenendo conto che anche i consiglieri uscenti possono aver svolto, ad esempio nell’ambito di procedimenti disciplinari, attività (ad es. di relatori) in grado
di captare la benevolenza a futura memoria degli elettori; sennonché per detti consiglieri non è prevista dalla legge alcuna incompatibilità.
Infine, la normativa si presterebbe a censura costituzionale anche nella prospettiva degli artt. 21, co. 1 e 2 cost. dal momento che il principio della personalità della responsabilità penale dovrebbe estendersi ed applicarsi anche in settori diversi da quello penale e precisamente in tutti i casi in cui vengano in considerazione valori e beni costituzionalmente rilevanti come sarebbe il diritto di elettorato passivo; ne deriverebbe la violazione di tale principio costituzionale la presunzione, innestata dalla norma incriminata, di scorrettezza intenzionale imputabile al solo fatto di aver rivestito una data qualifica senza che vi sia la possibilità di apprezzare, in concreto, indici della sua esistenza.
Con memoria dell’8.7.2011 gli avv. C. Gi. e G. B. insistono per l’accoglimento del reclamo illustrandone ulteriormente le ragioni.
DIRITTO.
Il reclamo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Vero è infatti che questo Consiglio ha sottoposto alla Corte costituzionale la q.l.c. della normativa in esame, ma è bensì vero che il giudice delle leggi ha – come noto – ritenuto di non scorgervi alcun profilo di incostituzionalità in relazione a tutti i profili evidenziati dal Consiglio nazionale forense pronunciando sentenza di rigetto. Ne segue che, adeguandosi a questa pronuncia, la piana applicazione dell’art. 22, co. 6 cit. porta a ritenere sicuramente sussistente l’incompatibilità in capo all’avv. P. G., motivo dell’illegittimità della sua proclamazione quale eletta nel Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tivoli tenuto conto che non è contestato essere l’interessata stata nominata componente supplente della XVI sottocommissione d’esame indetto con DM 26.6.2006 e proclamata eletta quale consigliere il 13.2.2010 essendo l’ultima seduta della sottocommissione stata celebrata il 17.9.2008; mentre vi è prova che la stessa esercitò attivamente le sue funzioni partecipando alla revisione delle prove scritte ed agli orali come risulta dal certificato della Corte di appello di Roma prodotto agli atti.
Insussistenti sono gli ulteriori sollevati dubbi di costituzionalità tenuto conto che i motivi alla base dell’ineleggibilità risultano fondati su ragioni condivisibili alla luce della delicatezza dei compiti svolti dal commissario d’esame, mentre, essendo la discussione tra i commissari ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità, o meno, dell’esaminato frutto di dialettica e di sinergia valutativa tra tutti i componenti la
commissione, non può discutersi in termini di inidoneità causale dell’apporto critico del singolo commissario eventualmente condizionato. La menzionata delicatezza del compito svolto dall’esaminatore rende, peraltro, ragionevole la previsione dell’incompatibilità in esame, mentre il fatto che anche lo svolgimento di altre funzioni (come quella disciplinare da parte di un consigliere dell’ordine) possa determinare
uguali condizionamenti senza che per ciò sia prevista identica incompatibilità, può, al più, far dubitare della legittimità di tale esclusione, ma non certo della previsione contenuta nella norma in esame una volta che se ne sia accertata la sua razionalità e giustificazione. Così come infondato è il dubbio centrato sul rilievo che la norma innesterebbe una presunzione di scorrettezza del componente la commissione di esame in contrasto col principio di personalità della responsabilità penale, principio estensibile anche al di fuori dell’ambito penale; nessuna presunzione è, infatti, dato scorgere, bensì esclusivamente una valutazione – come detto razionale e ragionevole – di opportunità, al fine di evitare rischi di condizionamento, che nei riguardi di un candidato alle elezioni in un Consiglio dell’Ordine degli avvocati, non sussista la condizione prevista dalla norma in commento.
Viceversa infondato è il reclamo nella parte in cui si pretenderebbe di ottenere la surrogazione della reclamante all’avv. P. G..
Questa della surrogazione tesi argomentabile dall’interpretazione letterale dell’art. 15, co. 3 del d, leg. Lgt. 382/1944 secondo il quale “(…) Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive”. Donde – alla luce di un’interpretazione formalistica – la conclusione che le elezioni suppletive possono ammettersi solo nei casi previsti da quella norma tra cui non è compresa l’invalidazione della proclamazione di un eletto.
Nell’ordinanza n. 260 del 26.6.2002 la Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della q.l.c. della citata norma sollevata dal giudice remittente sul riflesso che non preserverebbe il risultato delle elezioni come si avrebbe se si sostituisse chi è venuto meno col primo dei non eletti, ha ritenuto che il legislatore – in modo non irragionevole – abbia voluto, escludendo la surrogazione, preservare invece il carattere personalistico della votazione anche nel caso del sistema plurinominale;
cosa che non avverrebbe con la surrogazione, la quale “(…) comportando il subingresso di un non eletto sulla base del criterio puramente numerico dei voti riportati, postula una sostanziale fungibilità tra tutti i candidati e perciò svaluta l’elemento personale della scelta, che costituisce la ragion d’essere del sistema elettorale”. In tal senso conclude la corte “(…) lo svolgimento di elezioni suppletive, lungi dal determinare, come prospetta il remittente, un ingiustificato sacrificio del diritto di voto già espresso, appare coerente col sistema elettorale previsto per il consiglio dell’ordine degli avvocati poiché assicura, attraverso la reiterazione della consultazione elettorale, la rispondenza della scelta del nuovo consigliere alla volontà espressa dagli elettori”.
Ne deriva che, nel caso di specie, in luogo della surrogazione, la nomina di un nuovo consigliere al posto dell’avv. P. G. la cui elezione deve dichiararsi illegittima deve costituire l’esito di una nuova tornata elettorale specificamente dedicata alla elezione del nuovo consigliere.
P.Q.M.
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 6, d. lgs lgt 23.11.1944 n. 382, 50 segg. RdL 1578/1933 e 54 segg. Rd 37/1934;
in parziale accoglimento del reclamo proposto dagli avv.ti C. G. e G. B., dichiara l’illegittimità della proclamazione dell’avv. P. G. a Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli per cui è ricorso, proclamazione che per l’effetto annulla rigettando, per quanto in motivazione, la richiesta di surrogazione.
Così deciso in Roma il 16 luglio 2011.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.f.
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