Ricorso al C.N.F. - Tipicità degli atti impugnabili - Ricorso avverso convocazione del C.d.O. ed elezione cariche
Inammissibilità Attesa la tipicità degli atti impugnabili innanzi al C.N.F., va ritenuto inammissibile il ricorso, da alcuna norma previsto, avverso la convocazione del Consiglio dell'Ordine e l'elezione delle cariche istituzionali. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso convocazione C.d.O. di Roma, 18 febbraio 2010, e l'elezione delle cariche istituzionali, 19 febbraio 2010). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 185
Avvocato - Ricorso al C.N.F. - Tipicità degli atti impugnabili - Ricorso avverso convocazione del C.d.O. ed elezione cariche istituzionali - Inammissibilità
Attesa la tipicità degli atti impugnabili innanzi al C.N.F., va ritenuto inammissibile il ricorso, da alcuna norma previsto, avverso la convocazione del Consiglio dell'Ordine e l'elezione delle cariche istituzionali. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso convocazione C.d.O. di Roma, 18 febbraio 2010, e l'elezione delle cariche istituzionali, 19 febbraio 2010). Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 185
Consiglio Nazionale Forense decisione del 15-12-2011, n. 185
DECISIONE
sul ricorso presentato dall’ avv. A. C. avverso la convocazione in data 18/2/2010 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e l’elezione delle cariche istituzionali avvenute in data 19/2/2010;
Il ricorrente, avv. A. C., non è comparso;
Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Udita la relazione del Consigliere avv. Ubaldo Perfetti ;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
FATTO
Con ricorso depositato il 10.3.2010 l’avv. A. C. si duole del fatto che, avendo fissato, in qualità di presidente uscente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, per l’11.3.2010 la prima riunione del consiglio nella nuova composizione risultante dalla proclamazione degli eletti avvenuta l’8 e l’11 febbraio 2010, il consigliere G. C. avrebbe inopinatamente e mentre il ricorrente era ricoverato in ospedale fissato detta riunione per il giorno 19 febbraio 2010 annullando nei fatti quella da lui precedentemente convocata.
Lamenta che tale nuova convocazione sarebbe illegittima alla luce dell’art. 15 del d. lgs 383/1944 che, prevedendo la prorogatio dei poteri del consiglio scaduto sino all’insediamento del nuovo, attribuisce per ciò solo al presidente uscente il potere di convocare la prima riunione del nuovo consiglio. L’illegittimità della nuova convocazione deriverebbe in più dalla perdurante validità di quella da lui decisa, dal difetto assoluto di qualsiasi potere al riguardo del consigliere avv. C. e dalla violazione “(…) degli artt. 4 e ss, 7 e ss. per mancanza di qualsiasi preavviso di procedimento ”.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. A fronte della tipicità degli atti impugnabili innanzi al Consiglio nazionale forense nessuna norma prevede la possibilità di ricorso avverso un atto quale è quello in esame di cui, semmai, ci si sarebbe dovuti dolere in altra sede.
P.Q.M.
Il Consiglio nazionale forense riunitosi in Camera di Consiglio;
visto l’ art. 50 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2011.
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