Incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale - Estensione a due turni elettorali successivi ex 28 comma 1 bis del d.l n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - Natura sostanziale della norma - Conseguenze.
In tema di incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l'estensione della misura ostativa ai due turni elettorali successivi allo scioglimento dell'organo consigliare - disposta dall'art. 28, comma 1 bis, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 - ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che, al fine d'individuare la norma applicabile ratione temporis deve aversi riguardo alla legislazione vigente al momento dello scioglimento del consiglio comunale da cui scaturiscono le proposte di incandidabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30428 del 02/11/2023 (Rv. 669294 - 01)