Elezioni - elettorato - passivo (ineleggibilita') - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33934 del 05/12/2023 (Rv. 669614 - 01)
Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Estensione agli esercenti poteri di controllo istituzionale sulle amministrazioni di province e comuni - Sussistenza - Ragioni - Disparità con gli esercenti attività di controllo sull'amministrazione della regione - Insussistenza - Fondamento.
La causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale contemplata dall'art. 2, comma 1, n. 5, l. n. 154 del 1981, riguarda anche i titolari di organi individuali o componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sulle amministrazioni di province e comuni, deponendo in tal senso, sia la lettera dell'art. 274, lett. l), del d.lgs. n. 267, del 2000, che nel disporre l'abrogazione della l. n. 154 cit., ha fatto salva l'applicabilità della disciplina sull'eleggibilità dei consiglieri regionali, senza sopprimere i riferimenti alla provincia e al comune, sia il confronto della fattispecie in parola con le altre previste dal medesimo art. 2, comma 1, che, diversamente da essa, ricollegano l'ineleggibilità, attraverso l'impiego dell'avverbio «rispettivamente», all'esercizio delle funzioni nel territorio dell'ente o al rapporto di dipendenza esistente tra quest'ultimo e il soggetto che aspira all'elezione o l'ente presso il quale lo stesso presta servizio. La circostanza che il territorio dei comuni e delle province faccia parte di quello della regione non comporta, d'altronde, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i titolari di organi che esercitano poteri di controllo sull'amministrazione della regione, i quali restano eleggibili alla carica di consigliere comunale o provinciale, e quelli di organi che esercitano poteri di controllo sulla provincia o sul comune, i quali non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, non solo in quanto la maggiore ampiezza del territorio regionale determina un'attenuazione del rischio di condizionamenti derivanti dall'esercizio dei poteri di controllo, ma in quanto all'intervenuta abrogazione dell'art. 130 Cost. si correla il venir meno del controllo precedentemente esercitato dalla regione sugli atti delle province e dei comuni, quindi dell'incidenza diretta ed immediata dell'attività svolta dagli organi della prima nel territorio degli altri due enti territoriali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33934 del 05/12/2023 (Rv. 669614 - 01)