Enti pubblici economici e non economici - servizi pubblici – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10376 del 18/05/2005
Somministrazione sotto forma di impresa - Requisiti - Rapporti con gli utenti - Corrispettivo dovuto per il servizio erogato - Computo - Criteri - Fattispecie in tema di tariffe per fornitura di acqua da parte del Comune.
In tema di servizi pubblici resi dalla P.A. sotto forma di impresa (e, pertanto, in base a criteri di economicità), l'eventuale pretesa dell'utente di corrispondere, per il servizio goduto, un corrispettivo (nella specie, per fornitura d'acqua da parte del Comune) non calcolato in modo da realizzare il pareggio tra costi e ricavi, avendo come oggetto non la misura della prestazione dovuta in base alla tariffa ovvero i criteri seguiti nella sua formazione, ma la stessa legittimità del modo di organizzazione del servizio, si colloca al di fuori della giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza che, instaurata (come nella specie) la relativa controversia dinanzi al giudice di pace, il diverso criterio cui questi ritenga di informare la decisione del caso concreto - ovverossia il criterio che non consista nel correggere gli errori di applicazione della tariffa - non può prescindere dalla necessità di redistribuire tra tutti gli utenti l'intero, preventivato costo del servizio in ragione della misura in cui ciascuno ne abbia fruito, con la conseguenza che, giusta i principi informatori della materia, nella detta distribuzione il giudice deve calcolare sia la parte di costo del servizio che l'Ente abbia ritenuto di coprire con la componente della tariffa costituente il cosiddetto "minimo contrattuale", sia la parte del medesimo costo che l'ente anzidetto abbia ritenuto di coprire con la componente tariffaria costituita dal prezzo rapportato all'unità di consumo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10376 del 18/05/2005