Enti pubblici - in genere - Capacità di diritto privato - Atti posti in essere dall'ente in violazione delle norme attributive di competenza – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5234 del 21/04/2000
Invalidità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. - Fattispecie in tema di atti posti in essere dal Comune di Palermo in relazione alla realizzazione di opere considerate di preminente interesse nazionale e attribuite alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dal D.L. n. 19 del 1988.
La capacità di diritto privato delle persone giuridiche è potenzialmente generale, ma per gli enti pubblici incontra il limite della "competenza" attribuita all'ente, che è delimitata da norme qualificabili come imperative ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., sicché la loro violazione comporta la radicale invalidità dell'atto compiuto dall'ente, in quanto affetto da incapacità negoziale; ne consegue che deve ritenersi in tal senso viziato il contratto col quale il Comune abbia affidato ad un professionista l'incarico di aggiornare il progetto relativo ad un'opera pubblica, da realizzarsi nella città di Palermo e rientrante tra quelle considerate di preminente interesse nazionale dal D.L. n. 19 del 1988 convertito con modificazioni in legge n. 99 del 1988, giacché tale normativa ha trasferito ogni competenza in materia al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5234 del 21/04/2000