Enti pubblici - personale degli enti pubblici - Personale del soppresso Istituto per la Programmazione Industriale (IPI) - Natura pubblicistica del rapporto di lavoro - Sussistenza - Conseguenze - Divieto di conversione ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – Applicabilità -impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - ammissione all'impiego - In genere.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la natura pubblica del soppresso Istituto di Programmazione Industriale (IPI) e, conseguentemente, del rapporto di lavoro del proprio personale, determina, nell'ipotesi di accertata illegittimità dei termini apposti ai contratti, l'applicazione, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 28060 del 09/12/2020
corte
cassazione
28060
2020