Enti pubblici economici e non economici – ATER – Cass. n. 2485/2021
Enti pubblici - enti pubblici economici e non economici - Enti pubblici economici - ATER - Attività che discendono dalla potestà autoritativa di autorganizzazione dell'ente - Applicabilità dell'art. 2093 c.c. - Esclusione - Nomina del direttore generale - Natura di provvedimento amministrativo - Conseguenze - Annullamento d'ufficio ex art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 - Ammissibilità - Onere di impugnazione davanti al giudice amministrativo - Sussistenza - Recesso "ante tempus" - Configurabilità - Esclusione.
L'art. 2093 c.c. non si applica alle attività che costituiscono espressione della potestà autoritativa di autorganizzazione degli enti pubblici economici (nella specie, l'ATER di cui alla l.r. Lazio n. 30 del 2002), con la conseguenza che la nomina del direttore generale dell'ente, avendo natura di provvedimento amministrativo, è suscettibile di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 -novies della l.n. 241 del 1990 ("ratione temporis" applicabile), annullamento che l'interessato ha l'onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo, dovendosene escludere la configurabilità alla stregua di recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2485 del 03/02/2021 (Rv. 660354 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2093