Consorzio autostrade siciliane – Cass. n. 3558/2021
Enti pubblici - personale degli enti pubblici - Consorzio autostrade siciliane - Natura di ente pubblico non economico - Fondamento - Conseguenze - Rapporto di lavoro del personale a tempo determinato - Illegittima apposizione del termine - Divieto di conversione ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità. Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - ammissione all'impiego - In genere.
I rapporti di lavoro instaurati dal Consorzio per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art. 16 della l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; conseguentemente, in applicazione dell'art. 36, comma 5, di tale decreto, l'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro non può determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, mostrandosi irrilevante, a tal fine, il disposto dell'art. 5 l.r. Sicilia n. 17 del 2001, che ha esteso al suddetto consorzio le norme regionali in materia di assunzioni, dettate per gli enti pubblici economici dall'art. 13 della l.r. Sicilia n. 18 del 1999.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3558 del 11/02/2021 (Rv. 660529 - 01)