Contratto autonomo di garanzia - Carattere - Non accessorietà della garanzia – Cass. n. 15091/2021
Fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Carattere - Non accessorietà della garanzia - Assenza di clausola "a prima richiesta" - Non decisività ai fini della qualificazione.
In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15091 del 31/05/2021 (Rv. 661559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1364, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1945, Cod_Civ_art_1952