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Mera esistenza di un legame di parentela o di affinità con il debitore principale – Cass. n. 26947/2021

Fidejussione - estinzione - liberazione del fidejussore per obbligazione futura - Liberazione del fideiussore - Mera esistenza di un legame di parentela o di affinità con il debitore principale - Prova presuntiva della specifica autorizzazione alla concessione del credito - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di fideiussione, la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria. (Fattispecie in cui la S.C., oltre al rapporto di affinità tra il fideiussore e l'amministratore unico della società debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita di forma solenne e cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva non importare approvazione dell'ulteriore esposizione della società debitrice.)

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26947 del 05/10/2021 (Rv. 662734 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1956

 

Corte

Cassazione

26947

2021