Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale - Proroga del termine di adempimento del debitore principale - Conseguenze rispetto alla garanzia fideiussoria.
Nell'ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge; ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del garante, l'obbligazione fideiussoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40829 del 20/12/2021 (Rv. 663374 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1957
Corte
Cassazione
40829
2021