Rapporto tra fidejussore e debitore principale – Cass. n. 8697/2023
Fidejussione - rapporto tra fidejussore e debitore principale - regresso contro gli altri fidejussori - Co-fideiussione - Criteri di individuazione - Azione di regresso - Spettanza - Fideiussione plurima - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8697 del 28/03/2023 (Rv. 667469 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1304, Cod_Civ_art_1954