Qualità di consumatore del fideiussore – Cass. n. 5868/2023
Fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - comunità europea - corte di giustizia - sentenze - sulla tutela dei consumatori - Contratto di fideiussione - Disciplina consumeristica - Requisiti soggettivi - Parti del contratto principale - Rilevanza - Esclusione - Qualità di consumatore del fideiussore - Fondamento - Fattispecie.
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 (Rv. 667015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_041