Fidejussione - estinzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 03)
Liberazione del fidejussore per obbligazione futura - Fideiussione bancaria - Mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale - Concessione di ulteriori finanziamenti da parte della banca - Obbligo d'informare il fideiussore e di chiederne la preventiva autorizzazione - Inadempimento - Violazione della buona fede contrattuale - Limiti - Conoscenza delle difficoltà economiche del debitore da parte dei fideiussori - Fattispecie.
La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1956