Fidejussione - limiti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26906 del 20/09/2023 (Rv. 668905 - 01)
Durata correlata al soddisfacimento della obbligazione principale - Termine di decadenza dell'azione del creditore - Inapplicabilità - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale la fideiussione, prestata nell'ambito di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell'immobile in costruzione, non garantiva l'inadempimento in sé del costruttore, ma l'evento della crisi del venditore/costruttore, cessando di diritto al momento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale mediante trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26906 del 20/09/2023 (Rv. 668905 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1957