Beneficio di escussione - litisconsorzio - eccezioni opponibili dal fidejussore - Polizza fideiussoria ex art. 38 bis d.p.R. 633/1972 - Finalità - Autonomia dal rapporto di imposta – Sussistenza - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi In genere.
La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 configura una garanza di carattere autonomo rispetto al rapporto di imposta, non avendo funzione satisfattoria, ma mirando a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore e traslativa del rischio connesso all'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'IVA.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35668 del 21/12/2023 (Rv. 669857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1936