Rapporto tra fidejussore e debitore principale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3687 del 09/02/2024 (Rv. 670094-01)
Regresso contro gli altri fidejussori - Fideiussioni plurime - Esperibilità dell’azione di regresso ex art. 1954 c.c. - Esclusione - Ragioni - Possibilità di riqualificare la domanda nei termini dell’azione generale ex art. 1299 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In caso di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti, senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l'espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori), l'autonomia dei rapporti di garanzia preclude l'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d'ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c., trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l'intero debito potesse agire in regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3687 del 09/02/2024 (Rv. 670094-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1954, Cod_Civ_art_1299, Cod_Proc_Civ_art_112