fonti del diritto - efficacia e limiti della legge nello spazio (diritto internazionale privato) - legge regolatrice - stato e capacità delle persone - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11751 del 26/05/2014
Riconoscimento di figlio naturale - Art. 33 della legge n. 218 del 1995 - Applicazione della legge nazionale del figlio al momento della nascita - Individuazione - Accertamento officioso da parte del giudice - Necessità - Fattispecie in tema di ordinamento straniero plurilegislativo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11751 del 26/05/2014
In tema di riconoscimento di figlio naturale, va applicato il principio secondo cui lo stato di figlio di uno straniero deve essere scrutinato dal giudice italiano, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, come modificati dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, alla luce della legge nazionale del figlio al momento della nascita. Ne consegue che il giudice italiano è tenuto, in ipotesi di carattere plurilegislativo dell'ordinamento dello Stato straniero, a ricercare d'ufficio le norme dell'ordinamento straniero applicabili e le stesse clausole di quell'ordinamento idonee ad individuare il sottosistema territoriale o personale a cui si riferisce la fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di prove sul sottosistema legislativo applicabile in ipotesi di ordinamento plurilegislativo come quello canadese, ha ritenuto di applicare la legge italiana in materia di riconoscimento di figlio naturale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11751 del 26/05/2014