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fonti del diritto‭ ‬-‭ ‬gerarchia delle fonti‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12521‭ ‬del‭ ‬04/06/2014‭

Mutamento di giurisprudenza su norma processuale‭ ‬-‭ ‬Deposito del ricorso in appello nel rito del lavoro,‭ ‬non seguito da notificazione‭ ‬-‭ "‬Prospective overruling‭" ‬-‭ ‬Configurabilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12521‭ ‬del‭ ‬04/06/2014‭


Il mutamento del precedente orientamento giurisprudenziale,‭ ‬che ha portato a ritenere improcedibile l'appello ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso,‭ ‬tempestivamente presentato nel termine di legge,‭ ‬e del decreto di fissazione dell'udienza poiché non‭ ‬è consentito al giudice assegnare all'appellante,‭ ‬ex art.‭ ‬421‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.‭ ‬291‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬costituisce un radicale cambiamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia,‭ ‬trovando conseguentemente applicazione‭ ‬-‭ ‬per le vicende anteriori al suddetto intervento giurisprudenziale‭ ‬-‭ ‬i principi a tutela dell'effettività dei mezzi di azione e difesa in materia di‭ "‬prospective overruling‭"‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12521‭ ‬del‭ ‬04/06/2014‭