Incentivazione per la progettazione di opere pubbliche - Compensi - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11362 del 12/06/2020 (Rv. 657928 - 01)
Fonti del diritto - interpretazione degli atti normativi – autentica - Art. 1, comma 207, della l. n. 266 del 2005, di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 1, della l. n. 109 del 1994 - Incentivazione per la progettazione di opere pubbliche - Compensi - Al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali - Norma effettivamente interpretativa - Fondamento - Successiva abrogazione ad opera del d.lgs. n. 163 del 2006 - Irrilevanza.
L'art. 1, comma 207, della l. n. 266 del 2005 - secondo il quale l'art. 18, comma 1, della l. n. 109 del 1994, deve interpretarsi nel senso che la quota percentuale di ripartizione della incentivazione per la progettazione di opere pubbliche "è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione" - è norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, senza che rilevi la circostanza che il legislatore sia già intervenuto sulla stessa disposizione con l'art. 3, comma 29, della l. n. 350 del 2003, che si è limitato a disciplinare la ripartizione dei compensi per i soli enti locali, senza rinnovare il testo dell'art. 18, comma 1, cit., ma anzi richiamandolo. Né in senso contrario rileva che l'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006 abbia abrogato l'art. 1, comma 207, citato, atteso che tale ultima norma, proprio perché di interpretazione autentica, ha già esplicato i propri effetti volti a chiarire la valenza della norma interpretata e che l'art. 92, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006, nel riformulare la disciplina in materia, ne ha riprodotto il contenuto.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11362 del 12/06/2020 (Rv. 657928 - 01)