Usi civici - Cass. n. 17595/2020
Fonti del diritto - "ius superveniens" R.d. n. 1775 del 1993 (recante Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) - Prevalenza sulla l. n. 1766 del 1927 in materia di usi civici - Esclusione - Fondamento- Fattispecie - acque - acquedotti - costruzione ed espropriazioni.
USI CIVICI
ACQUE
ACQUEDOTTI
Non sussiste alcun rapporto di specialità - e, dunque, di prevalenza - tra la disciplina dettata dal r.d. n. 1775 del 1933 (recante Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e quella sul riordino degli usi civici "ex lege" n. 1766 del 1927, non rilevando che l'una sia successiva all'altra, giacché si tratta di normative con finalità diverse e non contrastanti tra loro, né essendo presenti nel r.d. n. 1775 cit. previsioni - quale, ad esempio, l'art. 12, comma 2, della l. n. 97 del 1994 in tema di cessazione degli usi civici gravanti sui beni oggetto di espropriazione per pubblica utilità - che consentano una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la sottoposizione di alcuni terreni a vincolo di civica demanialità, aveva escluso che la realizzazione, su di essi, di un bacino artificiale per la produzione di energia elettrica determinasse "ex se", per rapporto di specialità, l'applicazione della normativa sulle acque e sugli impianti elettrici).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17595 del 21/08/2020 (Rv. 658900 - 01)