Manifesta contrarietà all'ordine pubblico – Cass. n. 6723/2023
Fonti del diritto - ordine pubblico e buon costume - ordine pubblico internazionale - delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - condizioni - in genere - Diniego di riconoscimento di sentenza emessa in altro Stato UE - Manifesta contrarietà all'ordine pubblico - Nozione - Fattispecie.
Il parametro da prendere in considerazione nel caso in cui, ai sensi degli artt. 45 e 46 del regolamento UE n. 1215 del 2012, una parte chieda al giudice italiano che sia negato il riconoscimento di una sentenza straniera per la sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico nello Stato richiesto, non è quello dell'ordine pubblico interno, bensì quello dell'ordine pubblico internazionale che, ricomprendendo le norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti, svolge una funzione di sbarramento rispetto all'ingresso nell'ordinamento interno di valori incompatibili con i suoi princìpi ispiratori. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che la circostanza che una decisione del tribunale del lavoro danese sia stata assunta, conformemente all'ordinamento di quel paese, con il concorso di membri nominati dal ministero competente su designazione delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, possa provocare un "vulnus" al principio di terzietà del giudice tale da impedire il riconoscimento in Italia della sentenza straniera.)
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6723 del 07/03/2023 (Rv. 667264 - 01)