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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere –sanzioni amministrative - competenza e giurisdizione - Cass. n. 10411/2014

Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Maggiorazioni ex art. 27, sesto comma, legge n. 689 del 1981 - Intimazione di pagamento - Contestazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10411 del 14/05/2014

In tema di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 133 e 134 del codice del processo amministrativo, la controversia relativa all'intimazione delle maggiorazioni da ritardato pagamento, atteso il carattere sanzionatorio dell'atto, strumentale non alla mera esecuzione, ma alla determinazione dell'"an" e del "quantum" delle sanzioni aggiuntive. Tale soluzione risponde, peraltro, ad una interpretazione costituzionalmente orientata che impone, al fine di assicurare la funzionalità del sistema processuale, di escludere il frazionamento della medesima materia tra autorità giudiziarie diverse.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10411 del 14/05/2014

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

10411 

2014