Fermo amministrativo del veicolo - Giurisdizione del giudice tributario - Configurabilità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9568 del 05/05/2014
La controversia relativa alla opposizione avverso il fermo amministrativo del veicolo ed il relativo preavviso ex art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come interpretato dall'art. 35, comma 25 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge n. 248 del 2006, appartiene al giudice tributario, salvo che l'Amministrazione abbia riconosciuto formalmente l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la controversia un mero indebito oggettivo di diritto comune.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9568 del 05/05/2014