giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15425 del 07/07/2014
Fermo amministrativo di beni mobili registrati - Pluralità di pretese (tributaria e non) - Azione promossa innanzi al giudice ordinario - Devoluzione al giudice tributario per la parte riferita a crediti di natura tributaria - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15425 del 07/07/2014
In caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria (nella specie, per il mancato pagamento della TARSU) ed altre di natura diversa (nella specie, per infrazioni al codice della strada), ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15425 del 07/07/2014