Ritardo illegittimo nell'espletamento della procedura concorsuale - Azione di risarcimento - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15428 del 07/07/2014
In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole nell'espletamento della procedura concorsuale (nella specie per il passaggio di qualifica funzionale riservata ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria) e nell'emanazione dell'atto conclusivo di approvazione della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forza dell'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, all'esercizio di attività autoritative dal parte della P.A., e, dunque, alla posizione di interesse legittimo del dipendente al corretto espletamento di detta procedura fino al suo atto terminale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15428 del 07/07/2014