giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25297 del 28/11/2014
Pretesa dell'amministrazione tributaria - Impugnabilità - Limiti - Necessità di atto rientrante nell'elencazione di cui all'art. 19 del d.lgs. N. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento - Immediata impugnabilità della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25297 del 28/11/2014
In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) E di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, relativa all'indebita deduzione di somme versate a titolo di mantenimento del coniuge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25297 del 28/11/2014