giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13673 del 16/06/2014
Distanze tra costruzioni - Controversie tra privati proprietari di fondi finitimi - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Avvenuto rilascio di titolo abilitativo all'attività costruttiva - Irrilevanza - Limiti - Domanda risarcitoria da attività provvedimentale illegittima della P.A. - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - In genere. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13673 del 16/06/2014
Le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata "incidenter tantum" dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, salvo che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. (nella specie, il Comune) per far valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 13673 del 16/06/2014